Internal Dealing
Elenco soggetti rilevanti
Art. 8 Divieto di operazioni ("black out periods")
I soggetti rilevanti non possono compiere operazioni sugli strumenti finanziari di cui all'art. 3 che precede nei 20 giorni precedenti le adunanze del Consiglio di Amministrazione che esaminino il progetto del bilancio della società; analogo divieto è posto nei 10 giorni che precedono le adunanze dei predetti organi che esaminino le relazioni infrannuali della medesima.
Termini più rigorosi possono essere previsti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione nei confronti di singoli soggetti rilevanti.
In caso di operazioni straordinarie e su iniziativa del Presidente del Consiglio di Amministrazione, la società può adottare analoghi divieti limitati nel tempo nei confronti di singoli soggetti rilevanti.
Eventuali deroghe ai predetti divieti possono essere preventivamente concordate su base individuale tra i soggetti rilevanti ed il Presidente del Consiglio di Amministrazione.
DOCUMENTI
- Procedura in materia di internal dealing aggiornato al 9 novembre 2007 (documento PDF, 84 KB, 11 pagine)
- Il filing model è a disposizione sul sito di Borsa Italiana SpA
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Responsabile: Enrico de Schoenfeld
Tel: +39 055 4411.330
Fax: +39 055 4411.681
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