Nomina del Collegio Sindacale
La procedura per la nomina del Collegio Sindacale è dettagliata nell’art. 22 (Collegio Sindacale).
Rinviando per completezza alla sua lettura, si ricorda che:
- almeno 15 giorni precedenti la data di prima convocazione dell’Assemblea di prima convocazione che dovrà deliberare in merito, dovranno essere depositate, presso l’indirizzo indicato nell’avviso di convocazione, le liste per la nomina dei Sindaci Effettivi e dei Sindaci Supplenti in cui i candidati siano contrassegnati da un numero progressivo.
- le liste dovranno essere corredate:
- delle informazioni relative all’identità degli Azionisti che hanno presentato le liste, con l’indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;
- di una dichiarazione degli Azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l’assenza di rapporti di collegamento previsti dalle disposizioni applicabili;
- di un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, comprensiva dell’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da ciascuno di essi eventualmente ricoperti presso altre società, nonché di una dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l’esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale per le rispettive cariche.
Nel caso in cui alla data di scadenza del termine per la presentazione della lista sia stata depositata una solo lista, ovvero soltanto liste presentate da Azionisti che risultino collegati tra loro ai sensi delle disposizioni vigenti, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data. In tal caso, la soglia previste per la presentazione delle lista è ridotta alla metà.
Un Azionista non può presentare né votare più di una lista.
Hanno diritto di presentare la lista gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, rappresentino la quota di partecipazione al capitale sociale – espresso in azioni ordinarie che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari aventi ad oggetto la nomina dei componenti degli organi di controllo – in misura pari alla percentuale più elevata individuata ai sensi dell’art. 147-ter, comma I, del D.Lgs. n. 58/1998.
STRUMENTI
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